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Fino alla fine dell'emergenza COVID19, i cittadini anziani, diversamente abili, in situazioni di necessità sociale o in assenza di una rete familiare che possa supportarli possono rivolgersi alla Protezione Civile di Montecchio Maggiore, che in collaborazione con Associazione Italiana Soccorritori e GSM - Gruppo di Solidarietà e con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore offre un servizio di assistenza domiciliare per:
PER INFORMAZIONI CHIAMA LO 0444 694722
L'Associazione NAGA di Milano ha tradotto le direttive del Ministero della Sanità nelle lingue più diffuse tra le comunità straniere presenti in Italia.
Apri l'articolo per consultarle e scaricarle.
Fonte: https://naga.it/chi-siamo/
Nuovo decreto del Presidente del Consiglio del 11/03/2020: Il decreto indica ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (comunemente detto coronavirus) valide per tutto il territorio nazionale. Spostamenti solo per lavoro, necessità o salute da attestare mediante autocertificazione, chiusura di attività commerciali non ritenute di prima necessità fino al 25 marzo (L'elenco si trova nel decreto dell'11 marzo allegato), vietati tutti gli assembramenti di persone.
AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTAMENTI - DOWNLOAD FILE WORD
AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTAMENTI - DOWNLOAD FILE PDF
Leggi tutto: EMERGENZA COVID-19: ESTENSIONE DELLE MISURE CONTENITIVE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Viste le numerose richieste pervenute, pubblichiamo alcuni chiarimenti sul DPCM 08/03, contenuti all'interno dell'ordinanza firmata in data 09/03/2020 dal capo della Protezione Civile Angelo Borelli.
Art. 1, comma 1, lettera a)
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Tali disposizioni si applicano alle sole persone fisiche. Si considera esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività, da attestare mediante autocertificazione. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è invece previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
Art. 1, comma 1, lettera e)
si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
Tali disposizioni non prevedono limitazioni all'attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ci appelliamo alla Popolazione perché segua le indicazioni delle autorità e limiti gli spostamenti superflui.
Leggi tutto: EMERGENZA COVID-19: CHIARIMENTI SUL DECRETO DELL'08/03/20
Il decreto indica ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epdemiologica da COVID-19 (comunemente detto coronavirus) valide per tutto il territorio nazionale.
Gli elementi più importanti sono:
in generale deve essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro tra le persone (esercizi commerciali, attività sportive di base, allenamenti...)
Attenzione: sono previste sanzioni per il mancato rispetto !
Sospensione fino al 3 aprile
In allegato il testo completo del Decreto in pdf