ASSOCIAZIONE ARTEMIDE
STATUTO SOCIALE
DENOMINAZIONE SEDE FINALITA’
Art. 1
L’Associazione denominata “ARTEMIDE” costituita il 19 aprile 2000 con atto privato è disciplinata dal presente Statuto Sociale.
L’Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Montecchio Maggiore, Via del Vigo n. 3.
Art. 3
Finalità dell’Associazione:
- promuovere studi, ricerche e iniziative in materia di protezione civile, tutela dell'ambiente, solidarietà e volontariato;
- organizzare corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale impegnato in qualsiasi modo in attività di protezione civile, tutela ambientale, solidarietà e volontariato, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali;
- supportare gli organi competenti, nelle attività di protezione civile;
- sviluppare iniziative finalizzate all’affermazione di una moderna cultura di protezione civile;
- stabilire opportune relazioni, con Enti Pubblici, Enti Privati, Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento delle finalità ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il migliore raggiungimento dei propri fini.
Art. 4
L’Associazione agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali, e dei principi dell’ordinamento giuridico.
SOCI
Art. 5
Sono aderenti dell’ organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono in modo espresso gli scopi e sono mossi da spirito di solidarietà.
La richiesta per l’ammissione a socio va presentata in forma scritta dagli interessati al Presidente dell’Associazione, che la rimetterà al giudizio del Consiglio Direttivo. Questi deciderà a maggioranza assoluta senza obbligo di motivazione.
Art. 6
I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, che è regola fondamentale di comportamento dell’Associazione, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
I soci devono versare quote sociali annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.
Le quote o i contributi sociali sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art. 7
I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri soci ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.
Art. 8
Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e diritto di voto a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
I soci hanno il diritto all’informazione e al controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto ed inoltre:
- partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione e definirne le linee programmatiche;
- approvare e respingere le proposte di modifica dello statuto;
- nominare gli organi direttivi;
- essere rimborsati delle spese sostenute e documentate per l’attività svolta, nei modi e nei limiti stabiliti dall’Associazione stessa;
- recedere dall’Associazione.
Art. 9
I soci vengono ammessi a far parte dell’Associazione senza limite di tempo.
I soci cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per recesso e decadenza.
Il recesso del socio può avvenire in ogni momento: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo, dopo aver consultato il socio interessato, con delibera motivata contro i soci che:
- non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione;
- non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali annuali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dell’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
- non adempiono i doveri inerenti alla qualità di socio o gli impegni assunti verso l’Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei sindaci.
Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito.
Art. 11
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci. L’Assemblea è il massimo organo deliberante.
Art. 12
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione con affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede e mediante comunicazione scritta almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
Le deleghe sono ammesse in numero di una per socio.
Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.
Art. 13
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti .
L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonchè la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
Art. 14
L’Assemblea:
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- discute delle linee programmatiche nel rispetto delle finalità dell’Associazione e ne approva i contenuti;
- provvede nei modi statutari alle modifiche dello statuto.
Art. 15
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale da un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
Il libro verbali è tenuto a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 consiglieri eletti dall’Assemblea tra i soci ed ha il compito di attuare l’oggetto associativo, le direttive generali stabilite dall’Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Art. 17
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ( nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito e le relative deliberazioni sono assunte quando sono presenti tutti ). Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo:
- delibera su tutti i provvedimenti di carattere ordinario e straordinario;
- amministra il patrimonio dell’Associazione;
- assicura il buon finanziamento di tutte le iniziative in atto;
- elegge il Presidente e il Vicepresidente;
- ammette nell’Associazione nuovi soci;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- elabora i bilanci;
- delibera i regolamenti delle attività;
- stipula accordi, convenzioni, contratti.
Il Consiglio Direttivo ha competenza per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. Può delegare tutto o in parte a uno o più consiglieri l’ordinaria amministrazione.
Art. 19
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della convocazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni. Un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Organo Direttivo.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alla riunione almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
Art. 21
Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio stesso.
Art. 22
Il Presidente:
- rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- ha diritto a doppio voto in caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo;
- cura l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto svolgimento dell’attività dell’Associazione.
Art. 23
Il Vicepresidente:
- adempie ai mandati che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno attribuirgli;
- sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 24
Il Collegio dei Sindaci, composto da tre persone, ha il controllo della gestione finanziaria dell'Associazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Il Presidente, eletto in seno al Collegio dei Sindaci, lo rappresenta verso il Consiglio Direttivo.
IL BILANCIO
Art. 25
I documenti di bilancio dell’Associazione sono redatti per anno solare. Il primo esercizio va dalla data di costituzione al 31 dicembre dell’anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso e dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Art. 26
Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.
Art. 27
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.
Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.
Art. 28
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per le finalità perseguite.
PATRIMONIO
Art. 29
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni, immobili e mobili;
- quote associative;
- proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
- eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;
I singoli soci non possono mai chiedere la divisione delle risorse comuni.
Art. 30
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione, e può essere consultato dai soci.
Art. 31
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Il Presidente attua le delibere dell’Assemblea, e compie i relativi atti giuridici.
Art. 32
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione.
L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione e con i principi della L. 266/91.
Il Presidente dà attuazione alla delibera dell’Assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.
LE CONVENZIONI
Art. 33
Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura dal Presidente, nella sede dell’Associazione.
Art. 34
La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione.
Art. 35
Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 36
L’Associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 37
L’Associazione può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra l’Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
LA RESPONSABILITA’
Art. 38
I soci operativi sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile contro i terzi ai sensi dell’art. 4 della L.266/91.
Art. 39
L’Associazione risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 40
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Art. 41
L’Associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati.
SCIOGLIMENTO
Art. 42
In caso di estinzione l’Assemblea delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alla legge 266/91 e alle altre disposizioni di legge in materia.