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PROTEZIONE CIVILE DI
MONTECCHIO
MAGGIORE ODV

50 Anni
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18.Dic

Statuto e regolamento

STATUTO
della 
Protezione Civile Montecchio Maggiore ODV

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile, e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: Protezione Civile Montecchio Maggiore ODV assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. 

L’Organizzazione ha sede legale in Via Pelosa 2 nel comune di Montecchio Maggiore (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L’Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della Organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L’Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di protezione civile.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari associati, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 117/17, sono:
•    Lettera y) Protezione civile ai sensi del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n° 1 e successive modificazioni;
•    Lettera e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:
-previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, la gestione delle emergenze e il loro superamento, così come definite dalla normativa vigente in materia di protezione civile. 

Per l’attività di interesse generale prestata l’Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’Organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 6
(Ammissione)

Sono associati dell’Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’interessato, e ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. 
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni, motivandola. 

L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli Associati dell’Organizzazione hanno il diritto di:
•    eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
•    essere informati sulle attività dell’Organizzazione e controllarne l’andamento;
•    votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli Associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista.
•    prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio edesaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 29;
•    denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 117/17 e s.m.i.;

Gli Associati e l’Organizzazione hanno il dovere di:
•    rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
•    versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile

ART. 8
(Volontario ed attività di volontariato)

L’Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni prevalentemente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di Associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’Associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall’Organizzazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione deve essere ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell’Organizzazione:
•    Assemblea degli associati
•    Consiglio Direttivo
•    Presidente 
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L’Assemblea)

L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12
(Compiti dell’Assemblea)


L’Assemblea:
•    determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
•    approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
•    nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
•    delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’Art.28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
•    delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
•    approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
•    ratifica l’ammissione e l’esclusione degli Associati;
•    delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
•    delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Convocazione)

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. 
La convocazione avviene mediante e-mail oppure, se non possibile, a mezzo lettera spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta solo da altri associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.


ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’Organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 16
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 membri eletti dall’Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 per un massimo di 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell’Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato, contestualmente al Vicepresidente, al suo interno.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. 
In particolare, tra gli altri compiti:
-    Amministra l’Organizzazione;
-    Attua le deliberazioni dell’Assemblea;
-    Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
-    Predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
-    Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
-    Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
-    È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS;
-    Disciplina e delibera l’ammissione e l’esclusione degli associati;
-    Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 17
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 18
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’Organizzazione sono costituite da:
•    quote associative;
•    contributi pubblici e privati;
•    donazioni e lasciti testamentari;
•    rendite patrimoniali;
•    attività di raccolta fondi;
•    rimborsi da convenzioni;
•    ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
•    entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un’apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19
(I beni)

I beni dell’Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’Organizzazioneè annuali e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.


ART. 22
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l’Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.


ART. 23
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Organizzazione, quale suo legale rappresentante. 

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Organizzazione.

ART. 24
(Personale retribuito)

L’Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.


ART. 25
(Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari)

Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26
(Responsabilità dell’Organizzazione)

L’Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.


ART. 27
(Assicurazione dell’Organizzazione)

L’Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

ART. 28
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.


ART. 29
(Libri sociali)

L’Organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a)    libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b)    registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c)    libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
d)    libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’Organizzazione, entro 14giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.


ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.


ART. 31
(Norma transitoria)

Tutti adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D.L. n. 117/2017, incoerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.L. n. 117/2017.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

 

Regolamento interno e di esecuzione dello statuto

dell'associazione Protezione Civile Montecchio Maggiore ODV

Approvato nell'assemblea del 5 aprile 2022

(rif. art. 2 dello Statuto)

Lo Statuto ed il presente Regolamento costituiscono la regola fondamentale di condotta e condivisione dell’associazione.
Tali regole sono state scritte per ampliare e specificare nel migliore dei modi gli articoli dello Statuto. Esse devono essere uno strumento che, condiviso e sottoscritto da tutti i Soci, permette di garantire la trasparenza e la democraticità previste dalla filosofia statutaria dell’associazione.
Il presente regolamento viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante dell’assemblea dei Soci e allegato, come copia originale, al verbale della stessa.

SOMMARIO
SOMMARIO
CAPITOLO I - SOCI
Art. 1 REQUISITI
Art. 2 DOMANDA DI ISCRIZIONE
Art. 3 TIPOLOGIE DI SOCIO
Art. 4 ATTIVITA’ E RUOLO
Art. 5 NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 6 RIMBORSO SPESE
Art. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
CAPITOLO II – CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 1 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE
Art. 2 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 3 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 4 MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO

DISPOSIZIONI DI LEGGE


CAPITOLO I - SOCI
(rif. articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto)
Art. 1 REQUISITI
Per poter essere/rimanere iscritto all’associazione è necessario possedere i seguenti requisiti:
- Aver compiuto il diciottesimo anno d’età;
- Essere in possesso di Cittadinanza Europea o regolare Permesso di Soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo con regolare ricevuta;
- Non essere stati condannati, con sentenza passata in giudizio, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego;
- Di non avere riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio;
- Essere in godimento dei diritti civili e politici;
- Condividere le finalità statutarie e aver sottoscritto per accettazione il presente Regolamento;
- Aver versato la quota sociale annuale, stabilita con delibera del direttivo, entro il 28 febbraio.

Art. 2 DOMANDA DI ISCRIZIONE
L’aspirante nuovo Socio è tenuto a compilare il modulo di iscrizione, reperibile in Sede, dichiarando di accettare le vigenti norme dello Statuto, del Regolamento interno ed autorizzando il trattamento dei dati personali.
Il modulo d’iscrizione, debitamente compilato e firmato, deve essere recapitato personalmente o per posta presso la Segreteria dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo ricevuta la richiesta delibera, alla prima riunione utile, sull’ammissione dei nuovi soci. Il Consiglio Direttivo comunica l’esito al socio tramite i recapiti forniti, anche per via e-mail. Seguirà l’inserimento nel Registro dei Soci una volta pervenuta la quota d’iscrizione.
In caso di mancata accettazione l’aspirante socio potrà richiedere nuovamente l’iscrizione soltanto quando non sussisteranno le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
Il Socio può richiedere la variazione dei dati personali alla segreteria del Consiglio Direttivo che provvede ad aggiornare il Registro degli associati.
I dati anagrafici personali dei Soci sono da considerarsi riservati e saranno gestiti esclusivamente nel rispetto della normativa riguardante la privacy.

Art. 3 SOCI
Tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale, hanno i diritti e doveri richiamati nello Statuto Sociale e nel Regolamento Interno.
All’interno dell’Associazione si individuano soci:
- NON OPERATIVI
sono i Soci neoiscritti e coloro che partecipano alle attività sociali proposte dall’associazione, anche in maniera non continuativa;

- OPERATIVI: sono coloro che, oltre a partecipare alle attività sociali proposte dall’Associazione, garantiscono la loro disponibilità a operare come volontari nelle attività di Protezione Civile, partecipano costantemente ai corsi di formazione/aggiornamento necessari per ricoprire i propri ruoli all’interno dell’associazione, alle riunioni periodiche e contribuiscono attivamente alla realizzazione delle attività programmate ed assegnate in funzione delle esigenze operative.

I Soci che intendono diventare Soci Operativi devono effettuare un periodo di prova di 6 (sei) mesi (*), durante i quali è indispensabile partecipare a corsi di formazione e partecipare alle attività ed ai servizi svolti dall’Associazione.
Al termine di detto periodo, sarà facoltà del Consiglio Direttivo approvare o meno la qualifica di Socio Operativo. Seguirà comunicazione scritta dell’esito, tramite i recapiti forniti dal Socio.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere o togliere la qualifica di Socio Operativo a coloro che non hanno più i requisiti necessari o che non partecipano con impegno alle attività operative e/o formative.

(*) Eccezioni potranno essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 ATTIVITA’ E RUOLO
Il Consiglio Direttivo, previo confronto con i referenti delle varie aree, si riserva la decisione insindacabile di assegnare i vari ruoli ai volontari, dopo aver valutato il percorso formativo di ognuno ed aver ricevuto parere positivo dall’interessato.
Le attività e i requisiti per ricoprire i ruoli assegnati sono riportati nei documenti del Sistema di Gestione Qualità; tali documenti sono redatti/modificati dal Consiglio Direttivo.

Attività di Protezione Civile
A seguito di richieste di attivazione pervenute dagli enti preposti saranno identificate ed attivate le squadre di intervento.
Le squadre saranno attivate dal Responsabile Operativo o dal Presidente o da Referenti delegati da questi ultimi. Le squadre saranno predisposte secondo la disponibilità dei singoli volontari, del profilo richiesto in base alla tipologia di intervento.
In base alla tipologia e durata dell’intervento sarà identificato un Capo Squadra od un Responsabile di riferimento. Le attivazioni saranno oggetto di comunicazione a tutti i Volontari.
I Volontari potranno essere attivati anche per esigenze di supporto all’attività dell’Associazione, ad
esempio per ritiro o consegna di materiali.

Art. 5 NORME DI COMPORTAMENTO
Partecipazione alla formazione
I Soci Operativi devono frequentare il Corso Base di Protezione Civile, ed i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall’Associazione stessa o da altri Enti.
Saranno programmate ore di Formazione e di Addestramento. La presenza sarà obbligatoria ed ogni singola assenza sarà valutata dal Consiglio Direttivo. Se il Consiglio Direttivo non giudicherà valida la motivazione comunicata, il Socio riceverà una lettera di ammonizione per scarso impegno associativo.

Comportamento
I Volontari dell’Associazione nell'espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e degno dell'Associazione cui appartengono. In particolare, devono:
- Svolgere l'attività di volontario con la massima serietà ed impegno;
- Attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dal Presidente o dalla persona da esso delegata o dai diretti responsabili delle aree riportate in organigramma, o in caso di intervento dal caposquadra;
- Tenere un comportamento educato, amichevole e solidale;
- Osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto in servizio, specialmente con le persone estranee;
- Il rilascio di interviste, comunicati stampa o qualsiasi altra informazione ai media è consentita solamente al Presidente dell’Associazione, o suo delegato;
- Non fumare nei locali chiusi dell'associazione, bere alcolici o tenere comportamenti contra lege e sugli automezzi in dotazione all'associazione;
- I volontari sono tenuti a provvedere al mantenimento decoroso dei locali;
- Al termine di ogni servizio, la sede deve essere lasciata in ordine e pulita, è necessario riporre ogni cosa al proprio posto e verificare il rientro di tutte le apparecchiature ed attrezzature utilizzate durante i servizi esterni, segnalando immediatamente eventuali rotture o problematiche;
- Tutti i Volontari nell'ambito delle loro capacita- e possibilità devono partecipare alle attività della sede ed aiutare al mantenimento delle strutture e delle attrezzature a disposizione;
- Collaborare con gli altri soci durante le attività, dimostrando spirito associativo;
- È fatto obbligo ad ogni Socio aggiornarsi sulle attività ed i servizi dell'Associazione;
- Il Socio che volontariamente aderisce a qualunque iniziativa ha l'obbligo di parteciparvi;
- Ogni Socio deve utilizzare la sede e le aree annesse solo per gli scopi statutari.

Impiego automezzi
- In nessun caso è consentito l’impiego delle autovetture e degli automezzi per ragioni personali nè la concessione in uso a soggetti terzi;
- È vietato, altresì, agli utilizzatori di condurre a bordo dei veicoli persone estranee al servizio, salvo espressa autorizzazione del caposquadra il quale deve esplicitarlo durante la redazione del rapporto di intervento. Ulteriore eccezione è per le funzioni di rappresentanza e di personale appartenente a Forze dell’Ordine, Organi Istituzionali e/o personale addetto al soccorso;
- La durata della guida e delle pause è lasciata alla valutazione del caposquadra in base alle condizioni psicofisiche dell’autista e/o dalla natura dell'intervento da condurre.;
- L'utilizzo dei dispositivi supplementari di emergenza (lampeggianti e/o sirena) è vietato senza l'autorizzazione delle Autorità Competenti. Il caposquadra ne rende conto nella redazione del rapporto di intervento;
- Durante la guida gli autisti si conformano al rispetto delle norme del codice della strada e rispondono di eventuali contravvenzioni;
- All’interno di un equipaggio il volontario con patente superiore prende il ruolo di autista, fatto salve esigenze di formazione o deleghe specifiche;
- Le sanzioni per infrazioni al codice della strada sono a carico del conducente degli autoveicoli, se dovute a sua imprudenza, negligenza o imperizia.

Dotazioni personali e norme di utilizzo
L'utilizzo del vestiario, degli accessori o DPI che siano riconducibili alle attività dell'Associazione deve avvenire esclusivamente per finalità istituzionali. È fatto divieto assoluto utilizzare la divisa dell’Associazione, al di fuori delle attività dell’Associazione stessa.
L'abbigliamento per il Volontario che ha superato il periodo di prova e che è operativo, viene fornito dall'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, in base alle disponibilità di magazzino e bilancio e in relazione ai ruoli ricoperti.
Le dotazioni personali vengono sostituite solo con la restituzione di quelle usurate o per cause di comprovato servizio.

Art. 6 RIMBORSO SPESE
Le possibili spese possono dividersi in:
- Spese sostenute per attività di Protezione Civile con attivazione;
Al caposquadra, prima della partenza, viene fornita una somma in denaro contante ed eventualmente se ritenuto opportuno la carta di credito/bancomat intestato all'associazione. Tali valutazioni saranno fatte dal Presidente, il caposquadra firmerà un modello predisposto contenente la cifra consegnata e l'eventuale indicazione della consegna della cc/bancomat.
Si ricorda che durante l'attività coperta da attivazione vi sono specifici limiti alla spesa che sono riportati nel documento rilasciato dalla regione del veneto di cui viene rilasciata copia al CS e che devono essere obbligatoriamente rispettati.
In queste occasioni è obbligatorio raccogliere documentazione di tutte le spese effettuate con il denaro dell'associazione, pena la richiesta da parte dell'associazione al rimborso da parte del CS delle spese non documentate,
Eventuali spese ulteriori, non eseguite con il denaro dell'associazione, saranno rimborsate previa compilazione dell'apposita documentazione fermo restando i limiti di cui sopra.

- Spese sostenute per attività non coperte da attivazione (viaggi di rappresentanza, varie ed eventuali);
Può essere fornito denaro direttamente dall'associazione oppure effettuato un rimborso al rientro dalla attività. Tale valutazione è fatta esclusivamente dal presidente sulla base della durata dell'impegno richiesto e delle possibili spese da sostenere.
Rimangono validi i limiti previsti dalle attivazioni della Regione del Veneto, di cui copia viene rilasciata all'interessato.
Spese al di fuori dei limiti devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo previo presentazione preventivo di spesa/richiesta scritta da parte dell'interessato.
Mancando questa autorizzazione preventiva il Consiglio Direttivo ha facoltà di rigettare la richiesta di rimborso da parte del socio

- Spese di investimento;
Il Presidente, o suo delegato, è autorizzato ad effettuare spese fino a 200€ con massimale mensile di 1.000€.
Per spese superiori a 200€ l'investimento deve essere autorizzato preventivamente dal Consiglio Direttivo tramite presentazione di prospetto scritto e relazione, anche verbale, circa le motivazioni dell'investimento.
L'autorizzazione/diniego alla spesa viene contestualmente verbalizzata.
Con cadenza trimestrale il Direttivo procederà alla verifica della coerenza delle spese.

- Spese urgenti – ripristino;
In particolari contesti, del tutto residuali, viene concessa la possibilità al Presidente, previa autorizzazione per vie brevi, di effettuare spese di importi diversi di cui al comma precedente qualora vi siano fondate motivazioni oggettive di urgenza.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo si intendono spese:
- per acquisto materiali/dpi per interventi in corso;
ripristino mezzi/attrezzature/beni mobili ed immobili a seguito di danneggiamenti o malfunzionamenti;

La spesa deve comunque essere autorizzata dal Consiglio Direttivo per le vie brevi, il quale procederà a ratificare la decisione nel primo verbale utile.

Per ciascuna tipologia di spesa, il referente di settore identificato in Organigramma sarà responsabile della gestione e rendicontazione dei fondi messi a disposizione.

 

Art. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Ad integrazione di quanto scritto nello Statuto si precisa che l’Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto o dal presente Regolamento può essere escluso dall’Associazione.
Il Socio escluso potrà comunque appellarsi all’Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.
Le dimissioni del Socio sono presentate in forma scritta al Direttivo che provvederà ad aggiornare il libro soci.
Il Socio receduto o escluso:
- Se operativo ha l'obbligo di restituire tutto il materiale ricevuto in comodato d’uso, in particolar modo dovrà restituire tutto il materiale che lo rende identificabile con l'Associazione stessa (divise, distintivi e tesserini d'appartenenza).
- non ha diritto per nessun motivo alla restituzione delle quote associative versate.


CAPITOLO II – CONSIGLIO DIRETTIVO
(rif. Articolo 16 dello Statuto)
Art. 1 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE
Come citato nell’art. 7 dello Statuto ogni socio ha diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi.
La candidatura per l’elezione ad una carica sociale va comunicata per iscritto al Presidente, almeno 7 (sette) giorni prima delle elezioni. Qualora il numero dei candidati non sia sufficiente a comporre il Consiglio Direttivo verranno accettate anche le candidature presentate nel corso dell’Assemblea.
Per eleggere i membri del Consiglio Direttivo ogni Socio ha diritto ad esprimere al massimo 3 (tre) preferenze.
Sono eletti membri del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto, nell’ordine, il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio.
Il Presidente, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, ha il diritto di nominare contestualmente il Vicepresidente.
Le elezioni del Consiglio Direttivo vengono indette a seguito della scadenza del mandato o nel caso in cui il numero dei componenti risulta essere inferiore a 3 (tre).
Chi per qualsiasi motivo cessi di far parte del Consiglio Direttivo, prima della scadenza del proprio mandato, sarà sostituito da colui che nella precedente elezione ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale ne assume l’anzianità. In mancanza di un sostituto verranno indette nuove elezioni al fine di integrare i consiglieri dimissionari.
Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo effettuerà una nuova votazione per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 2 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese, alle riunioni possono partecipare anche altre persone, appositamente invitate, ma le stesse non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella redazione dei verbali da un segretario nominato di volta in volta. Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio Direttivo, la riunione dovrà essere presieduta dal Vicepresidente.
Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo; nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.
Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio Direttivo. Il reiterarsi dell’infrazione attribuisce al Consiglio Direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall’incarico.
La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vicepresidente).
I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale anche per tutte le persone eventualmente presenti.

Art. 3 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei Soci spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo.
Qualunque comportamento od atteggiamento dei Soci che non rispetti il regolamento dell'Associazione, dovrà essere segnalato al Consiglio Direttivo da chi lo avrà accertato.
Il Consiglio Direttivo farà le valutazioni del caso, convocando il Socio al fine di discutere dell’accaduto.
Per mancanze lievi sarà applicato il richiamo verbale, mentre per mancanze gravi sarà applicato il richiamo scritto.
Il mancato rispetto di uno o più articoli del presente regolamento e dello statuto possono essere sanzionati, in base alla gravità del fatto, con provvedimenti disciplinari che possono portare alla sospensione/espulsione del Socio.
Qualora il caso grave comportasse reati punibili dalla Legge sarà inoltrata immediata denuncia all'Autorità competente.

Art. 4 MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO
Il Consiglio Direttivo cura l’aggiornamento del regolamento, sentendo anche le proposte dei soci ed ogni modifica al regolamento dovrà essere approvata dall’Assemblea.

 

DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento interno e nello Statuto Associativo facente parte integrante e non previsto dalle delibere del Consiglio Direttivo, si fa riferimento alle Disposizioni di legge.

 

Montecchio Maggiore, 05/04/2022 Il Presidente Matteo Fridosio
___________________________

 

 

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