Viste le numerose richieste pervenute, pubblichiamo alcuni chiarimenti sul DPCM 08/03, contenuti all'interno dell'ordinanza firmata in data 09/03/2020 dal capo della Protezione Civile Angelo Borelli.
Art. 1, comma 1, lettera a)
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Tali disposizioni si applicano alle sole persone fisiche. Si considera esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività, da attestare mediante autocertificazione. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è invece previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
Art. 1, comma 1, lettera e)
si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
Tali disposizioni non prevedono limitazioni all'attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ci appelliamo alla Popolazione perché segua le indicazioni delle autorità e limiti gli spostamenti superflui.
Leggi tutto: EMERGENZA COVID-19: CHIARIMENTI SUL DECRETO DELL'08/03/20
PUBBLICATO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 8 MARZO 2020.
Il decreto indica ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epdemiologica da COVID-19 (comunemente detto coronavirus) valide per tutto il territorio nazionale.
Gli elementi più importanti sono:
- Sospensione sino al 15 marzo di tutti i servizi educativi (nidi, asili, scuole, università)
- Raccomandazione a persone anziane o affette da patologie croniche di non uscire dalla propria abitazione o di farlo solo se è strettamente necessario evitando in ogni caso i luoghi affollati
-
in generale deve essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro tra le persone (esercizi commerciali, attività sportive di base, allenamenti...)
Attenzione: sono previste sanzioni per il mancato rispetto !
Sospensione fino al 3 aprile
- di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali
- attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimiliati
- apertura dei musei e luoghi della cultura
- di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi tipo compresi quelli cinematografici e teatrali che non possano rispettare la distanza di 1 metro tra le persone (fino al 3 aprile)
- di eventi e competizioni sportive con presenza di pubblico
In allegato il testo completo del Decreto in pdf


Con riferimento alla nota della Regione del Veneto datata 05/02/2020 riguardante la dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, si comunica che, a seguito delle precipitazioni degli ultimi giorni, in data 6/03 è stata comunicata la cessazione dello stesso.
Si ricorda che permangono valide le disposizioni dei singoli comuni in riferimento a divieti di abbruciamento per fini di tutela ambientale.
Leggi tutto: Cessato lo Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Marzo 2020
- Dettagli
