Viste le numerose richieste pervenute, pubblichiamo alcuni chiarimenti sul DPCM 08/03, contenuti all'interno dell'ordinanza firmata in data 09/03/2020 dal capo della Protezione Civile Angelo Borelli.

Art. 1, comma 1, lettera a)
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Tali disposizioni si applicano alle sole persone fisiche. Si considera esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività, da attestare mediante autocertificazione. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è invece previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

 

Art. 1, comma 1, lettera e)
si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

Tali disposizioni non prevedono limitazioni all'attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ci appelliamo alla Popolazione perché segua le indicazioni delle autorità e limiti gli spostamenti superflui.